Capo II

Art. 37

Prove d'esame

In vigore dal 27 lug 2005
1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'. 2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi. 3. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso. 4. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-37

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