Capo V
Art. 23
Commissione esaminatrice
In vigore dal 27 lug 2005
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, ed è composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata e da un docente di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso.
2. La commissione è integrata da uno o più esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modificazioni scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.
3. Per l'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e dell'informatica, sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle suddette prove, un esperto nelle lingue straniere ed un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
6. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Storico versioni
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