Capo IV
Art. 21
Graduatoria del concorso
In vigore dal 27 lug 2005
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parità di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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