Capo IV

Art. 19

Commissione esaminatrice

In vigore dal 27 lug 2005
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si compone di un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, da due funzionari direttivi dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparato e da due docenti di scuola secondaria superiore. 2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del Settore Telematica. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso. 5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
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Commissione esaminatrice (Art. 19 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo