Titolo IIICapo I

Art. 34

Esame finale

In vigore dal 31 mar 2004
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso. 2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi. 3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-34

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Esame finale (Art. 34 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo