Titolo III›Capo I
Art. 34
Esame finale
In vigore dal 31 mar 2004
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-34