Titolo IV›Capo I
Art. 36
Finalità dei corsi
In vigore dal 31 mar 2004
1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.
2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-36