Titolo IIICapo I

Art. 35

Graduatoria finale

In vigore dal 31 mar 2004
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto, «sufficiente profitto». 2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
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Graduatoria finale (Art. 35 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo