Titolo III›Capo I
Art. 35
Graduatoria finale
In vigore dal 31 mar 2004
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto, «sufficiente profitto».
2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-35