Capo V

Art. 30

Note valutative

In vigore dal 31 mar 2004
1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore. 2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-30

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Note valutative (Art. 30 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo