Capo V
Art. 29
Finalità del corso
In vigore dal 31 mar 2004
1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno e persegue le finalità qualificanti indicate nell', comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-29