Titolo IV›Capo I
Art. 37
Ammissione e frequenza dei corsi
In vigore dal 31 mar 2004
1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall', commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianità previsto per la partecipazione agli scrutini.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi.
L'elenco è portato a conoscenza degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validità della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attività didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-37