Art. 9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

In vigore dal 30 gen 2004
1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui all', comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'. 2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni. 3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.
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