Art. 14
Scadenza
In vigore dal 30 gen 2004
1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», disciplinato dal presente regolamento, scade allorchè non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all' ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall', commi 9, 10 e 11.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2003-11-24;375#art-14