Art. 6

Finanziamento

In vigore dal 30 gen 2004
1. Per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda. 2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all', comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell', comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall', comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso , comma 1, lettera b). 5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonché il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell', comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi. 6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi: a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, così come calcolato ai sensi dell', fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro; b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualità. 7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall' avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali: a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all', comma 1, lettera a), punto 1); b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all', comma 1, lettera a), punto 2; c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all', comma 1, lettera b). 8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni. 9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. 10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'. 11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
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