Art. 10

Criteri di precedenza e turnazione

In vigore dal 30 gen 2004
1. L'accesso dei soggetti di cui all' alle prestazioni ordinarie di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall', sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi. 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell', comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell', comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell' risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza. 7. I soggetti di cui all', ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
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