Art. 7

Accesso alle prestazioni

In vigore dal 30 gen 2004
1. L'accesso alle prestazioni di cui all' è subordinato: a) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera b): 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all': a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale; b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso; d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c). 2. L'accesso alle prestazioni di cui all' è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all', possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
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