Art. 3

Amministrazione del Fondo

In vigore dal 30 gen 2004
1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. 2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per più di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
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