Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
In vigore dal 30 gen 2004
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all';
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all', comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all', comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all', comma 3;
d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2003-11-24;375#art-4