Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

In vigore dal 30 gen 2004
1. Il Comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all', comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all', comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all', comma 3; d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS; g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'.
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