Art. 6
Comunicazione d'inizio d'attività
In vigore dal 14 ago 2002
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attività deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacità autorizzata o della potenzialità dell'impianto, si intendono sottoporre ad attività di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall', comma 2, e, nella fase transitoria, dall', commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento;
e) la capacità autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialità dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unità produttiva è utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attività di recupero ai sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-6