Art. 3
Recupero di materia
In vigore dal 14 ago 2002
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualità dell'aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.
5. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-3