Art. 4
Messa in riserva
In vigore dal 14 ago 2002
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità di rifiuti che, ai sensi dell', può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unità locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-4