Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 ago 2002
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attività di recupero;
b) quantità impiegabile: la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell', che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell', comma 3;
c) quantità di rifiuti messi in riserva: quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-2