Art. 1
Principi generali
In vigore dal 14 ago 2002
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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Principi generali
1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati così come previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all', comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti alle suddette attività di recupero in impianti o stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-1