Art. 5
Quantità impiegabile
In vigore dal 14 ago 2002
1. La quantità impiegabile è individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità impiegabile non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantità impiegabile che può essere sottoposta ad attività di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed è determinata dalla capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-06-12;161#art-5