Art. 7

Accesso alle prestazioni

In vigore dal 24 mag 2002
1. L'accesso alle prestazioni di cui all', subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso. 2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo