Art. 7
7 / 13Accesso alle prestazioni
In vigore dal 24 mag 2002
1. L'accesso alle prestazioni di cui all', subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.
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