Art. 5

Prestazioni

In vigore dal 24 mag 2002
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all', all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all', comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. 2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all', i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.a., in osservanza del decreto legislativo n. 283/98. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione. 5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
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