Art. 3

Amministrazione del Fondo

In vigore dal 24 mag 2002
1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. 2. Il presidente è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. 5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.
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