Art. 4

Compiti del comitato amministratore del Fondo

In vigore dal 24 mag 2002
1. Il comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'; c) deliberare le sospensioni ai sensi dell', comma 2; d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall', l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente; e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull'andamento della gestione; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS; h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'.
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