Art. 4
4 / 13Compiti del comitato amministratore del Fondo
In vigore dal 24 mag 2002
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all';
c) deliberare le sospensioni ai sensi dell', comma 2;
d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall', l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;
e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché, sull'andamento della gestione;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-4