Art. 9

Prestazioni: criteri e misure

In vigore dal 22 lug 2006
1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all' si provvederà ad erogare: a) l'importo dell'assegno rateale che sarà pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per tredici mensilita), nonché indennità aziendale (calcolata per dodici mensilita). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge; b) un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso; c) un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b). c-bis) qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con onere a carico del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia. 2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, è comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza. 4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall', comma 3. 5. La contribuzione correlata è versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente. 6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva. 7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

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urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-9

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