Art. 6

Effetti fiscali

In vigore dal 5 dic 2001
1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, è considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell', comma 2, della legge n. 218 del 1990. 2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.
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Effetti fiscali (Art. 6 Regolamento recante modalita' attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342.) — Testo vigente | Portale Normativo