Art. 5
Società conferitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
In vigore dal 5 dic 2001
1. Le società destinatarie dei conferimenti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, con le modalità e con gli effetti di cui all' del presente regolamento. Ai fini dell'applicazione del disposto del terzo periodo del comma 2 dell' del presente regolamento, per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti.
2. Nel caso in cui la società conferente abbia costituito riserve o fondi a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge, dell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta.
3. A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di patrimonio netto, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla società conferitaria in sede di conferimento ed ancora risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, nei limiti della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell', comma 2 del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997.
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