Art. 3

Società conferenti

In vigore dal 5 dic 2001
1. Le società conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell', comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 19 per cento prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'intera differenza, come previsto dal medesimo articolo 18, comma 1, tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso. 2. Nel caso in cui la società conferitaria abbia applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente, di cui al comma precedente, è aumentato della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società conferitaria. 3. Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del 2000, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1 e 2 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente. Per il medesimo ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva versata, si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
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