Art. 4
Fusioni
In vigore dal 5 dic 2001
1. Nei casi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, è applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Se le azioni o quote ricevute dalla società conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva è applicata, secondo i criteri previsti dall' del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della società fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, qualora la società conferitaria o la società risultante dalla fusione abbia già applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla società risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-10-22;408#art-4