Art. 1
Soggetti e oggetto
In vigore dal 5 dic 2001
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le società destinatarie dei conferimenti e le società conferenti di cui all', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
Visto l'articolo 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 della stessa legge anche ai soggetti desti-natari dei conferimenti disciplinati dall', comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;
Visto l'articolo 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le modalità di attribuzione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 della predetta legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti e oggetto
1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato , comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000.
2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra società, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, è applicata da detta società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-10-22;408#art-1