Art. 8
Norme abrogate
In vigore dal 5 dic 2001
1. Sono abrogati l', commi 1 e 2 e gli del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342 è riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342, recante "Misure in materia fiscale":
"Art. 17 (Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.
3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.
4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell', comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni".
"Art. 18 (Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell', comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva".
"Art. 19 (Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358). - 1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni".
"Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito nè la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".
"Art. 21 (Disposizioni attuative). - 1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge".
- Si trascrive il testo dell', commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico":
"2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell' non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all', ripartite in più fasi ai sensi dell', comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso , per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
3.-4. (Omissis).
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell' si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
- Si trascrive il testo dell', comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni":
"1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca: " Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
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