Art. 8

Ammontare del contributo e spese ammissibili

In vigore dal 29 mag 2001
1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non può eccedere l'importo di 800 milioni di lire (euro 413.165,5). 2. Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo, sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero. 3. La tipologia delle spese ammissibili è determinata con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.
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