Art. 13
Norme transitorie
In vigore dal 16 lug 2003
1. Per l'anno le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno 2003.;....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-13