Art. 7 bis

Utilizzo della graduatoria.

In vigore dal 16 lug 2003
1. Le domande positivamente valutate, ma per le quali non è disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. 2. In presenza di esiguità di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero può decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di ciò avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero può fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non è stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.
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