Art. 10
Comunicazioni del beneficiario
In vigore dal 29 mag 2001
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:
a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;
b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una breve relazione conclusiva.
2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-10