Art. 10

Comunicazioni del beneficiario

In vigore dal 29 mag 2001
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero: a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori; b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa; c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una breve relazione conclusiva. 2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
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