Art. 9

Erogazione del contributo

In vigore dal 16 lug 2003
1. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato: a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse; b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile. 2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (euro 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 è corredato da una certificazione redatta da una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute. 3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa. 4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterrà ai seguenti criteri: a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purchè autenticate secondo la normativa vigente; b) in alternativa la spesa può essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'amministrazione riterrà opportuno effettuare. 5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attività dell'iniziativa, purchè rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa. 6. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori. 7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo è proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione è ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o più voci di spesa ammesse a contributo. 8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, già approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e può essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero. 9. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176.

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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-9

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