Art. 6

Comitato di valutazione

In vigore dal 10 dic 2002
1. È istituito presso il Ministero il comitato di valutazione al quale è affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonché l'assegnazione dei punteggi di priorità, indicati all'. 2. Il Presidente e i membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia. 3. Il comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione. 4. Il comitato redige la graduatoria ai sensi dell', entro il 31 ottobre di ogni anno.

Note all'articolo

  • Il Decreto 22 ottobre 2002 (in G.U. 25/11/2002, n. 276) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2002 il termine per la redazione della graduatoria finale delle iniziative finanziabili, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171 al 31 ottobre, e' prorogato al 30 novembre".

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Comitato di valutazione (Art. 6 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.) — Testo vigente | Portale Normativo