Art. 3
Beneficiari dei contributi
In vigore dal 29 mag 2001
1. I contributi possono essere concessi a favore di:
a) enti pubblici e privati;
b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all' della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-3