Art. 3

Beneficiari dei contributi

In vigore dal 29 mag 2001
1. I contributi possono essere concessi a favore di: a) enti pubblici e privati; b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi; c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. 2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all' della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo