Art. 2
Tipologia delle iniziative finanziabili
In vigore dal 16 lug 2003
1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari, relative a:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;
b) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176;
c) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
e) studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, nè quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2001-04-19;171#art-2