Titolo II

Art. 4

Contenuti dell'accordo

In vigore dal 20 giu 2001
1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono: a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di annullamento; b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di annullamento ai sensi dell', comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209; c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo; d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo ai sensi dell'.
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