Titolo II

Art. 3

Modalità e criteri per la stipula degli accordi

In vigore dal 20 giu 2001
1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only. 2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al comma 1, è subordinata: a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi ed al conseguente accordo bilaterale di rinegoziazione; b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall', comma 2, ed alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all', comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 209. 3. Le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, si ritengono soddisfatte se: a) il Paese beneficiario non è destinatario, al momento, di deliberazioni adottate dalle organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare Nazioni unite e Unione europea), relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) il Paese beneficiario ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) oppure un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà. 4. Nei casi di conversione del debito, di cui all', comma 2, lettere b) e c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3, deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all', comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito, nonché delle modalità dell'eventuale partecipazione alla loro realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto liberalità per operazioni di conversione.
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