Titolo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2001
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati"; Visto, in particolare, l', comma 1, della citata legge n. 209 del 2000; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto l', comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell', comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1o marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati); Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all', comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalità della legge n. 209 del 2000, la quale, all', comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell', comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonché le modalità per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all', comma 2, della stessa legge.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-1

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