Titolo III
Art. 7
Crediti assicurati
In vigore dal 20 giu 2001
1. Ai fini dell'attuazione dell', comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti al Club di Parigi, può stipulare accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi di cui all', comma 1, lettere m), n) e o), per la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui all', comma 1, lettera b) della citata legge, nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia, come stabilito dall', comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
2. L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, può formare oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo.
3. Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui all', comma 2, lettera a), della legge 25 luglio 2000, n. 209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all', comma 1, lettere m), n) e o), le disposizioni previste in materia dal presente regolamento.
4. Per gli interventi di conversione di cui all', comma 2, lettera b), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;
b) la descrizione degli obiettivi, degli strumenti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'investimento per lo sviluppo, nonché le modalità di creazione ed amministrazione dell'eventuale Fondo di contropartita e la composizione del relativo Comitato di gestione;
c) la menzione del soggetto o dei soggetti attuatori, che devono essere individuati tra enti e organizzazioni che abbiano promosso con successo raccolte di fondi documentate per la realizzazione di operazioni rientranti nelle finalità della menzionata legge n. 209 del 2000, nonché la menzione dell'ammontare finanziario da essi messo a disposizione per finanziare o per concorrere al finanziamento degli investimenti di cui al comma 4, lettera b);
d) le clausole di condizionalità ambientale ed economico-sociale;
e) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
f) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'.
5. Per gli interventi di conversione di cui all', comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;
b) l'impegno del Paese interessato ad impiegare i risparmi ottenuti per il perseguimento delle finalità e alle condizioni di cui all', comma 1, lettera f), attraverso l'eventuale costituzione di un Fondo di contropartita, il cui Comitato di gestione sia composto anche da rappresentanti della società civile locale;
c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-7