Titolo II
Art. 4
4 / 9Contenuti dell'accordo
In vigore dal 20 giu 2001
1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di annullamento;
b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di annullamento ai sensi dell', comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209;
c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-4