Art. 4

Valutazione dei rischi

In vigore dal 26 apr 2001
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli il datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell' medesimo.
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